COLREG 72 · regola 38 di 38

Regola 38. Chi ha avuto una proroga e di quanto

Le navi la cui chiglia è stata posata prima dell'entrata in vigore del regolamento (15 luglio 1977) e che rispettavano le regole del 1960 sono state esentate: fino a quattro anni per la portata dei fanali e le loro caratteristiche di colore; fino a nove anni per lo spostamento dei fanali di testa d'albero su navi di 150 m o più, per i fanali di testa d'albero e laterali dell'Allegato I e per gli apparati sonori dell'Allegato III; senza limiti di tempo per lo spostamento dovuto al passaggio dal sistema inglese a quello metrico, per i fanali di testa d'albero su navi sotto i 150 m e per la posizione dei fanali visibili su tutto l'orizzonte.

Parte della convenzione Esenzioni

Le navi la cui chiglia è stata posata prima dell'entrata in vigore del regolamento (15 luglio 1977) e che rispettavano le regole del 1960 sono state esentate: fino a quattro anni per la portata dei fanali e le loro caratteristiche di colore; fino a nove anni per lo spostamento dei fanali di testa d'albero su navi di 150 m o più, per i fanali di testa d'albero e laterali dell'Allegato I e per gli apparati sonori dell'Allegato III; senza limiti di tempo per lo spostamento dovuto al passaggio dal sistema inglese a quello metrico, per i fanali di testa d'albero su navi sotto i 150 m e per la posizione dei fanali visibili su tutto l'orizzonte.

In mare si presenta così

Oggi ha poco peso pratico, ma agli esami lo chiedono: la proroga per portata e colore dei fanali è di quattro anni.

Testo della convenzione«Qualunque nave (o classe di navi), purché soddisfi i requisiti del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1960, la cui chiglia sia stata impostata o che si trovi in una fase equivalente di costruzione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, può essere esentata dal rispetto dello stesso.»Traduzione della redazione; sotto l'originale inglese.
Originale in inglese
«Any vessel (or class of vessels), provided that she complies with the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations, may be exempted from compliance therewith».